Tratta di esseri umani: le basi legali in Svizzera 

Il traffico di esseri umani è il reclutamento e la tratta di persone a scopo di sfruttamento. A tal fine, i criminali approfittano della posizione vulnerabile di una persona per ottenere il suo consenso attraverso l'inganno, le minacce o l'uso della violenza fisica o psicologica. Le vittime della tratta di esseri umani vivono tra noi, anche in Svizzera. La Svizzera è un paese di destinazione e di transito della tratta di esseri umani. Trovare le vittime è difficile, tuttavia, perché il traffico di esseri umani viene esercitato nella clandestinità. Si tratta di un traffico molto mobile, che si muove molto velocemente. La libera circolazione delle persone e l’interconnessione digitale permettono gli spostamenti rapidi e incontrollati delle persone. Per individuare e combattere il traffico di esseri umani, bisogna assolutamente prestare una grande attenzione. Le inchieste della polizia e il perseguimento legale del traffico di esseri umani richiedono competenza e talvolta una tecnologia altamente sofisticata.

Codice penale svizzero

Tratta di esseri umani

Art. 182 CP

1. Chiunque, come offerente, intermediario o destinatario, fa commercio di un essere umano a scopo di sfruttamento sessuale, di sfruttamento del suo lavoro o di prelievo di un suo organo, è punito con una pena detentiva o con una pena pecuniaria. Il reclutamento di un essere umano per i medesimi scopi è parificato alla tratta.

2. Se la vittima è minorenne o se l’autore fa mestiere della tratta di esseri umani, la pena è una pena detentiva non inferiore a un anno.

3. In ogni caso è pronunciata anche una pena pecuniaria.

4. È punibile anche chi commette il reato all’estero. Gli articoli 5 e 6 sono applicabili.

Promovimento della prostituzione

 Art. 195 CP

È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:

a. sospinge alla prostituzione un minorenne o, per trarne un vantaggio patrimoniale, ne promuove la prostituzione;

b. sospinge altri alla prostituzione profittando di un rapporto di dipendenza o per trarne un vantaggio patrimoniale;

c. lede la libertà d’azione di una persona dedita alla prostituzione sorvegliandola in questa sua attività o imponendole il luogo, il tempo, l’estensione o altre circostanze inerenti all’esercizio della prostituzione;

d. mantiene una persona nella prostituzione.

Atti sessuali con minorenni contro rimunerazione

Art. 196 CP

Chiunque, in cambio di una rimunerazione o di una promessa di rimu­nerazione, compie atti sessuali con un minorenne o glieli fa compiere, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.